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Regio decreto 63/1925

Art. 66 — Le riserve matematiche inerenti ai rischi sulla durata della vita umana assunti in riassicurazione nel Regno …

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/66parte di Regio decreto 63/1925
Art. 66. Le riserve matematiche inerenti ai rischi sulla durata della vita umana assunti in riassicurazione nel Regno dall'Unione italiana di riassicurazione debbono essere coperte da attivita' delle specie indicate nel precedente articolo 26. L'Unione italiana di riassicurazione e' tenuta ad investire, in attivita' delle specie predette e nella misura di cui al precedente articolo 51, una quota dei premi per i rischi diversi da quelli sulla durata della vita umana assunti in riassicurazione nel Regno.

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