Regio decreto 63/1925
Art. 55 — La revisione definitiva della cauzione dovra' essere compiuta in base ai risultati del bilancio
Art. 55. La revisione definitiva della cauzione dovra' essere compiuta in base ai risultati del bilancio. Le imprese di assicurazione contro i danni debbono allegare al proprio bilancio l'elenco analitico delle attivita' vincolate a copertura delle cauzioni, con la indicazione per ciascuna attivita' del valore ad essa assegnato in base alle valutazioni fatte a fine di esercizio secondo le norme del presente regolamento. Per la reintegrazione delle eventuali deficienze della cauzione e lo svincolo di eventuali eccedenze si dovranno osservare le norme di cui al precedente art. 30.
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