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Regio decreto 63/1925

Art. 54 — Le imprese di assicurazione contro i danni entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, debbono comunicare a…

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Art. 54. Le imprese di assicurazione contro i danni entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, debbono comunicare al Ministero dell'economia nazionale gli elementi per una revisione provvisoria della cauzione e qualora le attivita' all'uopo vincolate risultassero deficienti a coprire la cauzione, le imprese debbono reintegrarla entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei tre mesi predetti, inviando al Ministero dell'economia nazionale i relativi documenti di prova.

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