Regio decreto 63/1925
Art. 50 — Il Ministro per l'economia nazionale puo' autorizzare eccezionalmente, per periodi non maggiori di due anni, …
Art. 50. Il Ministro per l'economia nazionale puo' autorizzare eccezionalmente, per periodi non maggiori di due anni, agenti o intermediari di nazionalita' italiana a collocare in assicurazione rischi all'estero presso imprese speciali che non siano in grado, per la loro struttura, di istituire una legale rappresentanza nel Regno. Il decreto di autorizzazione per detti agenti o intermediari, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, puo' stabilire altre condizioni e formalita' oltre quelle richieste dal decreto-legge, dal regolamento e dalle altre leggi vigenti. Per esercitare la mediazione, le imprese o persone che vi sono state autorizzate debbono provvedere al deposito di una cauzione in titoli di Stato nella misura che e' di volta in volta stabilita nel decreto di autorizzazione e, in ogni caso, non inferiore a L. 150,000. Il Ministero dell'economia nazionale puo' richiedere al mediatore, in qualunque tempo ed a suo giudizio, una cauzione superiore a quella fissata nel decreto di autorizzazione, in relazione all'entita' delle operazioni ed alla specie dei rischi collocati dal medesimo. La responsabilita' del mediatore per l'esecuzione del contratto, dal momento in cui dichiara l'avvenuta copertura del rischio fino alla consegna all'assicurato della polizza di assicurazione, non e' limitata alla cauzione prestata. I mediatori autorizzati debbono tenere oltre i libri legali prescritti dal Codice di commercio o da altre leggi: 1° un registro nel quale, in ordine cronologico, siano trascritti gli ordini di assicurazione ricevuti con l'indicazione del nome del richiedente, degli estremi del rischio e della data di ricezione degli ordini stessi. In detto registro saranno anche indicati, per ogni singolo ordine, la data ed il numero del certificato provvisorio di copertura emesso dal mediatore, nonche' la data ed il numero della polizza originale e la data di consegna della polizza all'assicurato; 2° un repertorio dei sinistri denunciati in ordine cronologico rispetto alla data nella quale e' pervenuta la denuncia; 3° il registro dei premi prescritto dal testo unico delle leggi tributarie sulle assicurazioni, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281. I mediatori debbono rendere annualmente conto al Ministero dell'economia nazionale dei rischi assunti e della relativa gestione secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero. Se l'ufficio di mediatore sia demandato ad una societa' o ad una ditta, si applicano le disposizioni degli ultimi due comma dell'art. 47.
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