Regio decreto 63/1925
Art. 49 — Le imprese nazionali e le rappresentanze delle imprese estere che esercitano l'assicurazione contro i danni o…
Art. 49. Le imprese nazionali e le rappresentanze delle imprese estere che esercitano l'assicurazione contro i danni oltre i libri legali prescritti dal Codice di commercio o da altre leggi, debbono tenere presso la sede centrale nel Regno e distintamente per ogni ramo di assicurazione: 1° un registro dei contratti, anche diviso per agenzia, nel quale, in ordine cronologico, siano iscritti i contratti stipulati, con l'indicazione delle date e degli estremi del contratto; 2° un repertorio dei sinistri denunciati, in ordine cronologico rispetto alla data nella quale e' pervenuta all'impresa la denuncia; 3° il registro dei premi prescritto dal testo unico delle leggi tributarie sulle assicurazioni, approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281. Presso la sede centrale delle imprese nazionali e delle rappresentanze nel Regno delle imprese estere debbono inoltre essere conservate le copie delle singole polizze emesse, le copie dei contratti di riassicurazione e tutti gli elementi relativi. Le imprese hanno facolta' di riunire in unico libro o schedario due o piu' delle predette, registrazioni purche' sia, pero', possibile l'esatta e completa rilevazione di tutti gli elementi suindicati. E' in facolta' del Ministero dell'economia nazionale di stabilire le norme per la tenuta dei libri predetti e di richiedere alle imprese la tenuta di altri libri e registri. Le condizioni generali e particolari dei contratti di assicurazione e tutte le appendici relative devono essere redatte in lingua italiana.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 63/1925 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.