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Regio decreto 63/1925

Art. 20 — Col decreto di autorizzazione di cui all'articolo precedente, il Ministro per l'economia nazionale approva an…

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Art. 20. Col decreto di autorizzazione di cui all'articolo precedente, il Ministro per l'economia nazionale approva anche le tariffe e le condizioni di polizza prodotte dalle imprese. Le modificazioni delle tariffe e delle condizioni di polizza non sono esecutive se non dopo che siano state approvate con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

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