Regio decreto 63/1925
Art. 19 — Il Ministro per l'economia nazionale, riconosciuta la regolarita' dei documenti prodotti e giudicate approvab…
Art. 19. Il Ministro per l'economia nazionale, riconosciuta la regolarita' dei documenti prodotti e giudicate approvabili le basi tecniche, le tariffe e le condizioni di polizza, autorizza le imprese nazionali ed estere ad esercitare l'assicurazione con suo decreto che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Con effetto dalla data di pubblicazione l'impresa puo' iniziare le operazioni. Nei decreti di autorizzazione possono essere inserite norme particolari per singole imprese. L'autorizzazione e' soggetta alla tassa di concessione governativa stabilita dal testo unico delle leggi tributarie sulle concessioni governative, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279. Il rifiuto dell'autorizzazione dovra' essere pronunciato dal Ministro per l'economia nazionale mediante decreto motivato, ed e' provvedimento definitivo: il decreto dovra' essere notificato all'impresa richiedente con lettera raccomandata.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 63/1925 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.