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Regio decreto 63/1925

Art. 129 — Quando risultino polizze di assicurazione che non siano regolarmente registrate, gestite e contabilizzate pre…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/129parte di Regio decreto 63/1925
Art. 129. Quando risultino polizze di assicurazione che non siano regolarmente registrate, gestite e contabilizzate presso le sedi o rappresentanze italiane agli effetti della determinazione delle riserve e delle cauzioni prescritte dai decreti-legge, l'assicurato ha sempre diritto di richiedere l'annullamento del contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o personalmente ritirando ricevuta. L'assicurato ha diritto di ripetere dalle imprese assicuratrici il rimborso dei premi pagati.

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