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Regio decreto 63/1925

Art. 128 — Nel caso di fusione di piu' imprese, se la fusione da' luogo alla costituzione di una nuova impresa, questa n…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/128parte di Regio decreto 63/1925
Art. 128. Nel caso di fusione di piu' imprese, se la fusione da' luogo alla costituzione di una nuova impresa, questa non potra' esercitare se non ha ottenuto l'autorizzazione a norma del decreto-legge e del presente regolamento. Se l'impresa predetta si propone di esercitare l'assicurazione sulla durata della vita umana o di fare operazioni di capitalizzazione, l'autorizzazione non sara' concessa quando risulti che la impresa non possiede attivita' vincolate a favore della massa degli assicurati secondo le norme del presente regolamento, sufficienti a coprire le riserve matematiche dei contratti di assicurazione o di capitalizzazione. Se l'impresa si propone l'esercizio dell'assicurazione contro i danni, l'autorizzazione non sara' concessa quando risulti che l'impresa non possieda attivita' sufficienti a coprire la riserva premi e la riserva sinistri. Nel caso che dalla fusione rimanga sussistente una delle imprese precedentemente autorizzate, l'impresa che continua ad esistere dovra' trasmettere al Ministero dell'economia nazionale, entro due mesi dalla pubblicazione prescritta dall'art. 96 del Codice di commercio, l'estratto notarile dell'atto di fusione e dovra' dimostrare che sono verificate le condizioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo e che sussistono in genere le garanzie volute dal decreto-legge e dal presente regolamento, nei riguardi di tutto il complesso dei contratti assunti dall'impresa in seguito alla fusione.

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