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Regio decreto 63/1925

Art. 126 — L'autorizzazione ad esercitare concessa alle imprese di assicurazione, di riassicurazione, di capitalizzazion…

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Art. 126. L'autorizzazione ad esercitare concessa alle imprese di assicurazione, di riassicurazione, di capitalizzazione e di risparmio cessa di essere valida se l'impresa non ha iniziato l'esercizio effettivo entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di autorizzazione. Trascorso l'anno l'impresa non potra' iniziare le operazioni se non dopo aver ottenuta una nuova autorizzazione. La decadenza dall'autorizzazione e' dichiarata con decreto del Ministero dell'economia nazionale, de pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

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