Regio decreto 63/1925
Art. 125 — Agli effetti del decreto-legge e del presente regolamento, si considerano eseguibili nel Regno le assicurazio…
Art. 125. Agli effetti del decreto-legge e del presente regolamento, si considerano eseguibili nel Regno le assicurazioni stipulate all'estero da imprese autorizzate nel Regno, quando riguardino: a) cittadini domiciliati nel Regno, se si tratti di assicurazioni riguardanti i rischi delle persone; b) beni situati nel territorio nazionale, se si tratti di assicurazioni concernenti i danni alle cose; c) navi coperte da bandiera italiana.
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