Regio decreto 63/1925
Art. 117 — Il Ministro per l'economia nazionale ha facolta' di disporre ispezioni presso la sede o la rappresentanza gen…
Art. 117. Il Ministro per l'economia nazionale ha facolta' di disporre ispezioni presso la sede o la rappresentanza generale e dipendenti stabilimenti, agenzie, uffici locali di imprese che comunque esercitino operazioni di assicurazione, di riassicurazione o di mediazione e di imprese di capitalizzazione e di risparmio per controllare l'adempimento delle disposizioni stabilite nel decreto-legge, nel presente regolamento e nei decreti di autorizzazione. I risultati di ogni ispezione debbono essere consegnati in un processo verbale. Qualora sorga contestazione fra l'ispettore e l'Amministrazione dell'impresa, deve farsene menzione nel processo verbale. Questo deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti, ciascuno dei quali puo' farvi inserire le dichiarazioni che ritenga opportune.
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