Regio decreto 63/1925
Art. 116 — Se l'impresa a cui e' stato fatto divieto di operare provveda, nel termine di cui al precedente articolo, all…
Art. 116. Se l'impresa a cui e' stato fatto divieto di operare provveda, nel termine di cui al precedente articolo, allo adempimento delle disposizioni del decreto-legge, del presente regolamento e del decreto di autorizzazione, il Ministero dell'economia nazionale procedera', previ gli opportuni accertamenti, con le cautele che riterra' del caso, alla revoca del divieto, mediante decreto da pubblicare con le stesse formalita' di cui al precedente art. 113.
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