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Regio decreto 3282/1923

Art. 9 — Nei giudizi che debbono essere trattati avanti la Corte di cassazione l'ammissione suddetta e' ordinata, dall…

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Art. 9. Nei giudizi che debbono essere trattati avanti la Corte di cassazione l'ammissione suddetta e' ordinata, dalla Commissione istituita presso la Corte. Nondimeno, nei casi urgenti essa puo' intanto, e salve le ulteriori determinazioni della Commissione istituita presso la Corte di cassazione, farsi con ordinanza della Commis-Corte d'appello o la sezione distaccata di Corte di appello, di appello, nella cui circoscrizione fu emanata la sentenza, che da' luogo al giudizio in cassazione.

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