Regio decreto 3282/1923
Art. 10 — L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause che debbono essere trattate avanti altri tribunali od autori…
Art. 10. L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause che debbono essere trattate avanti altri tribunali od autorita' per affari giudiziari, e' concessa dalla Commissione presso la Corte d'appello o la sezione distaccata di Corte di appello, nel cui territorio trovansi le autorita' suddette. Ferma la competenza della detta Commissione per le cause di competenza dei tribunali delle acque pubbliche, e' tuttavia devoluta alla decisione della Commissione istituita presso la Corte di cassazione del Regno l'ammissione al gratuito patrocinio per i ricorsi di competenza del tribunale superiore delle acque pubbliche.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 3282/1923 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.