Regio decreto 3282/1923
Art. 32 — L'avvocato ed il procuratore deputati all'officioso patrocinio devono trattare la causa secondo la propria sc…
Art. 32. L'avvocato ed il procuratore deputati all'officioso patrocinio devono trattare la causa secondo la propria scienza e coscienza. Per l'effetto pero' della sorveglianza di cui all'art. 4, l'avvocato ed il procuratore, specialmente incaricati del patrocinio, sono tenuti a dare rispettivamente al procuratore generale, all'avvocato generale presso la sezione distaccata di Corte di appello, al procuratore del Re o al presidente della sezione giurisdizionale o del collegio di cui all'ultimo comma del detto articolo 4, ogni opportuno schiarimento che venisse loro richiesto su tutto cio' che abbia rapporto coll'andamento della causa, e di comunicargliene altresi' gli atti se domandati, esclusa pero' questa comunicazione nel caso di opposizione d'interessi tra i rispettivi clienti. Per gravi motivi il procuratore generale, l'avvocato generale presso la sezione distaccata di corte di appello, il procuratore del Re, o il presidente della sezione giurisdizionale o del collegio, secondo i casi, puo' provocare la destinazione d'un altro avvocato o procuratore in sostituzione di quelli gia' deputati all'officioso patrocinio. La sostituzione di cui nel precedente alinea puo' eziandio aver luogo ove l'avvocato od il procuratore deputati al patrocinio giustifichino legittimi motivi per cui se ne debbano astenere, o ne possano essere dispensati.
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