Regio decreto 3282/1923
Art. 31 — Gli avvocati e procuratori deputati alla difesa delle persone ammesse al gratuito patrocinio, non possono, so…
Art. 31. Gli avvocati e procuratori deputati alla difesa delle persone ammesse al gratuito patrocinio, non possono, sotto le pene disciplinari di cui all'articolo 4, ricusare l'incarico senza grave e giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Commissione competente.
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