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Regio decreto 3282/1923

Art. 25 — Nei casi d'urgenza il presidente della Commissione puo' concedere in via provvisoria alla parte citata l'ammi…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/3282/art/25parte di Regio decreto 3282/1923
Art. 25. Nei casi d'urgenza il presidente della Commissione puo' concedere in via provvisoria alla parte citata l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla Commissione nella prima adunanza. La Commissione istituita presso la prefettura per gli affari da trattarsi dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, sempre nei casi d'urgenza, puo', salvo ulteriori determinazioni della Commissione presso il Consiglio di Stato, concedere l'ammissione al gratuito patrocinio per gli affari da trattarsi presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto pero' si impugnino atti o provvedimenti di autorita' o corpi locali. In tale ipotesi e', a cura del presidente della Commissione istituita presso la prefettura, inviata copia del decreto alla Commissione presso il Consiglio di Stato.

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