Regio decreto 3282/1923
Art. 24 — Le Commissioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7, si adunano periodicamente, nei giorni fissati rispettivam…
Art. 24. Le Commissioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7, si adunano periodicamente, nei giorni fissati rispettivamente dal presidente del Consiglio di Stato e dal prefetto con decreto da emanarsi al principio di ogni anno, e, in caso di urgenza, dietro invito del loro presidente. Il presidente, per ogni affare, designa il relatore.
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