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Regio decreto 3282/1923

Art. 2 — L'ammissione al gratuito patrocinio ha luogo nei giudizi civili, commerciali o d'altra giurisdizione contenzi…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/3282/art/2parte di Regio decreto 3282/1923
Art. 2. L'ammissione al gratuito patrocinio ha luogo nei giudizi civili, commerciali o d'altra giurisdizione contenziosa, negli affari di volontaria giurisdizione e nei giudizi penali. Il beneficio del gratuito patrocinio puo' essere concesso anche per le cause e per i ricorsi da trattarsi innanzi ai Tribunali o al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

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