Regio decreto 3282/1923
Art. 1
LEGGE SUL GRATUITO PATROCINIO (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282). Art. 1. Il patrocinio gratuito dei poveri e' un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori.
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- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 298, comma 1) la modifica dell'art. 1.
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