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Regio decreto 2903/1923

Art. 34 — Le disposizioni degli articoli 346, 347 e 348 del Codice penale per l'Esercito e 393, 394 e 395 del Codice pe…

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Art. 34. Le disposizioni degli articoli 346, 347 e 348 del Codice penale per l'Esercito e 393, 394 e 395 del Codice penale militare marittimo, sono estese a tutti i magistrati militari ed ai funzionari delle cancellerie giudiziarie militari.

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