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Regio decreto 2903/1923

Art. 33 — Salvo quanto e' disposto negli articoli 30 e 32, il funzionario sia magistrato che cancelliere, dichiarato im…

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Art. 33. Salvo quanto e' disposto negli articoli 30 e 32, il funzionario sia magistrato che cancelliere, dichiarato impromovibile, deve essere sottoposto a nuovo scrutinio dopo un biennio. Qualora la dichiarazione d'impromovibilita' sia confermata il funzionario sara' collocato a riposo.

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