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Regio decreto 2903/1923

Art. 26 — La Commissione procede alla, classifica dei concorrenti secondo il numero totale dei voti riportati

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/2903/art/26parte di Regio decreto 2903/1923
Art. 26. La Commissione procede alla, classifica dei concorrenti secondo il numero totale dei voti riportati. A parita' di voti sono preferiti i concorrenti che abbiano i requisiti di cui all'articolo 21 del presente decreto. I primi classificati, entro i limiti dei posti messi a concorso, saranno con decreto Ministeriale assunti in servizio a titolo di prova con la qualifica di alunni di cancelleria e con gli assegni che saranno stabiliti con decreto Ministeriale in relazione al disposto del 2° comma dell'art. 17 dei R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato. Le ulteriori norme del concorso sono stabilite con decreto Ministeriale.

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