Regio decreto 2903/1923
Art. 25 — Il concorso per esame, di cui all'art
Art. 25. Il concorso per esame, di cui all'art. 14 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ha luogo in Roma. La Commissione esaminatrice e' nominata dal Ministro per la guerra ed e' composta di almeno tre membri scelti fra i magistrati ordinari e militari, professori delle facolta' di giurisprudenza e funzionari degli alti gradi delle cancellerie giudiziarie. Ne fa parte, con voto consultivo, un funzionario del Ministero della guerra, che dirige le operazioni di concorso. L'esame consiste: 1° In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie: a) elementi di diritto e procedura penale militare; b) elementi di ordinamento giudiziario militare; 2° In una prova orale su ciascuna delle materie indicate ed inoltre su elementi di diritto e procedura penale comune e di diritto amministrativo. Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato non meno di sei decimi dei voti in ciascuna materia. Non sono ammessi al concorso coloro che in due concorsi precedenti non siano stati dichiarati idonei.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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