Regio decreto 2903/1923
Art. 15 — I cancellieri dei tribunali militari territoriali e dei tribunali militari marittimi devono provvedere alla r…
Art. 15. I cancellieri dei tribunali militari territoriali e dei tribunali militari marittimi devono provvedere alla riscossione ed al ricupero delle spese di giustizia, attenendosi, per quanto applicabili, alle norme degli art. 205 e seguenti della tariffa penale approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701; degli articoli 40 e seguenti delle istruzioni per la esecuzione della tariffa stessa; dell'art. 7 della legge per la riforma delle tariffe giudiziarie 29 giugno 1882, n. 835 (serie 3ª), e degli articoli 56 e seguenti del regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103 (serie 3ª), tenendo conto delle successive variazioni. Essi quindi dovranno tenere anche il registro campione prescritto dall'articolo 209 della succitata tariffa penale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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