Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2903/1923Art. 14
Regio decreto 2903/1923

Art. 14 — Il servizio del personale militare adibito agli uffici giudiziari militari si esplica secondo gli ordini del …

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/2903/art/14parte di Regio decreto 2903/1923
Art. 14. Il servizio del personale militare adibito agli uffici giudiziari militari si esplica secondo gli ordini del capo dell'ufficio o di chi ne fa le veci. Le infrazioni a tali ordini saranno comunicate con rapporto al comandante del corpo o reparto cui il militare appartiene ed al quale spetta di determinare la punizione, che deve essere comunicata al predetto capo ufficio.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2903/1923 · fonte Normattiva ↗

← Art. 13 Art. 15 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.