Regio decreto 2395/1923
Art. 91 — Nella prima attuazione del presente decreto i posti di cartografo, di aiuto cartografo, di vice capo ufficio …
Art. 91. Nella prima attuazione del presente decreto i posti di cartografo, di aiuto cartografo, di vice capo ufficio telegrafico e cifra sono conferiti a personale che dal consiglio di amministrazione venga riconosciuto in possesso dei necessari requisiti tecnici e che sia stato gia' incaricato delle relative mansioni. I posti di primo ufficiale coloniale, all'attuazione del presente decreto, sono conferiti agli ufficiali coloniali che percepivano il massimo dello stipendio di tale grado prima dell'applicazione del Regio decreto 1° maggio 1921, n. 706, compresi quelli di seconda categoria del ruolo transitorio previsto dall'art. 17 del decreto medesimo. Il collocamento nel grado di primo ufficiale coloniale ha luogo secondo l'ordine risultante dalla anzianita' nel grado di ufficiale coloniale. Il ruolo transitorio di cui al citato art. 17 del Regio decreto 1° maggio 1921, n. 706, e' soppresso.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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