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Regio decreto 2395/1923

Art. 90 — Nella prima attuazione del presente decreto possono, su designazione del Consiglio di amministrazione, essere…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/90parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 90. Nella prima attuazione del presente decreto possono, su designazione del Consiglio di amministrazione, essere collocati nel ruolo amministrativo del Ministero delle colonie, ai gradi equiparati a quelli cui dovrebbero essere assegnati nel ruolo cui appartengono, i funzionari di ragioneria dell'amministrazione coloniale, passati nel ruolo unico delle ragionerie centrali, di cui ai Regi decreti 25 marzo 1923, n. 599, e 14 giugno 1923, n. 1300, che abbiano prestato o prestino servizio nell'amministrazione coloniale con funzioni amministrative o politiche. Il disposto del precedente comma non puo' essere applicato a piu' di dieci funzionari, ed i gradi ai quali questi verranno assegnati non possono essere superiori al grado ottavo. Qualora non vi siano posti vacanti nel grado al quale i funzionari predetti vanno assegnati, essi rimangono in soprannumero, e sono lasciati vacanti altrettanti posti nei gradi inferiori, ai sensi del precedente art. 46.

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