Regio decreto 2395/1923
Art. 90 — Nella prima attuazione del presente decreto possono, su designazione del Consiglio di amministrazione, essere…
Art. 90. Nella prima attuazione del presente decreto possono, su designazione del Consiglio di amministrazione, essere collocati nel ruolo amministrativo del Ministero delle colonie, ai gradi equiparati a quelli cui dovrebbero essere assegnati nel ruolo cui appartengono, i funzionari di ragioneria dell'amministrazione coloniale, passati nel ruolo unico delle ragionerie centrali, di cui ai Regi decreti 25 marzo 1923, n. 599, e 14 giugno 1923, n. 1300, che abbiano prestato o prestino servizio nell'amministrazione coloniale con funzioni amministrative o politiche. Il disposto del precedente comma non puo' essere applicato a piu' di dieci funzionari, ed i gradi ai quali questi verranno assegnati non possono essere superiori al grado ottavo. Qualora non vi siano posti vacanti nel grado al quale i funzionari predetti vanno assegnati, essi rimangono in soprannumero, e sono lasciati vacanti altrettanti posti nei gradi inferiori, ai sensi del precedente art. 46.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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