Regio decreto 2395/1923
Art. 84 — Sono collocati nel grado decimo, secondo l'ordine di anzianita', nel limite dei posti di ruolo, i cancellieri…
Art. 84. Sono collocati nel grado decimo, secondo l'ordine di anzianita', nel limite dei posti di ruolo, i cancellieri ed i segretari che contino non meno di sette anni di servizio effettivo nel grado attuale e che non siano collocati nel grado nono, ai sensi del precedente articolo.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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