Regio decreto 2395/1923
Art. 83 — I funzionari che gia' ottennero la nomina a cancelliere di pretura o gradi equiparati e che, all'attuazione d…
Art. 83. I funzionari che gia' ottennero la nomina a cancelliere di pretura o gradi equiparati e che, all'attuazione del presente decreto, non siano compresi fra i primi cancellieri od i primi segretari, fatta eccezione per quelli che dalla commissione centrale, di cui all'ultimo comma del precedente articolo, non sieno riconosciuti meritevoli della nomina al detto grado, conservano il diritto a conseguire il grado stesso con anzianita', ai fini dell'attribuzione dello stipendio, dalla data di nomina a cancelliere di pretura, o a grado equiparato. La detta nomina al grado nono avverra' secondo l'ordine di anzianita' mano mano che si verificheranno vacanze di posti.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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