Regio decreto 2395/1923
Art. 76 — Gli uditori giudiziari percepiscono, in luogo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, stabiliti…
Art. 76. Gli uditori giudiziari percepiscono, in luogo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, stabiliti per il grado undecimo, un compenso mensile di lire cinquecento escluso qualsiasi altro assegno. Per gli uditori vice-pretori il compenso, di cui al comma precedente, in luogo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo stabiliti per il grado decimo, e' fissato in lire settecentocinquanta mensili. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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