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Regio decreto 2395/1923

Art. 75 — Il personale della magistratura giudiziario e' promosso al settimo grado dopo quattro anni di servizio nel gr…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/75parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 75. Il personale della magistratura giudiziario e' promosso al settimo grado dopo quattro anni di servizio nel grado ottavo, e al grado sesto dopo otto anni di servizio nel grado settimo.

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