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Regio decreto 2395/1923

Art. 63 — I posti disponibili nel grado iniziale del nuovo ruolo organico del personale amministrativo del Ministero pe…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/63parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 63. I posti disponibili nel grado iniziale del nuovo ruolo organico del personale amministrativo del Ministero per le finanze e delle intendenze, dopo l'attuazione del disposto dal precedente art. 62, possono essere conferiti, su domanda e in base a graduatoria di merito compilata dal consiglio di amministrazione, ai funzionari, muniti di laurea, dei gradi decimo ed undecimo dei ruoli delle dogane, dei monopoli industriali, del demanio e delle tasse sugli affari, e delle imposte dirette, appartenenti al gruppo B. Questa disposizione si applica per i posti disponibili alla prima attuazione del presente decreto, dopo che avranno avuto effetto i passaggi di categoria a favore degli impiegati ex-combattenti di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e al Capo VI del presente decreto, e con precedenza sui passaggi previsti dall'art. 53 del citato R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290. Il termine per la presentazione delle domande di cui al primo comma del presente articolo sara' stabilito con decreto del Ministro per le finanze. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

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