Regio decreto 2395/1923
Art. 62 — L'unificazione, nei ruoli indicati, dei personali di cui al precedente art
Art. 62. L'unificazione, nei ruoli indicati, dei personali di cui al precedente art. 61, ha luogo secondo l'anzianita' di nomina ai gradi corrispondenti, nei ruoli separati vigenti al 30 novembre 1923. Tale anzianita', per i gradi corrispondenti a quelli in vigore nel precedente sistema dei ruoli chiusi, e' determinata secondo l'ordine delle classi, in relazione alla data dell'ultimo decreto di promozione di classe. I commissari del ruolo di verificazione, di magazzino e d'ordine sono collocati, secondo le norme dei commi precedenti, con i primi ufficiali di ragioneria o con gli archivisti e gli ufficiali del ruolo stesso con gli ufficiali di ragioneria o con gli applicati. Costituiti i ruoli unificati dei personali predetti, sara' provveduto al collocamento dei personali stessi nei nuovi ruoli organici, seguendo le norme generali stabilite dal Capo II del presente decreto. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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