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Regio decreto 2395/1923

Art. 56 — Gli intendenti di finanza di prima classe non possono essere destinati a prestare servizio nell'amministrazio…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/56parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 56. Gli intendenti di finanza di prima classe non possono essere destinati a prestare servizio nell'amministrazione centrale. In casi eccezionali, per inderogabili necessita' di servizio, possono essere trasferiti, mediante decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, con l'osservanza delle norme di cui al precedente art. 28, al grado sesto dei ruoli del gruppo A dell'Amministrazione delle finanze, funzionari provvisti del titolo di studio prescritto, a norma dell'art. 16 del presente decreto, per l'ammissione a tali ruoli, i quali appartengano a gradi equiparati del gruppo B della medesima Amministrazione.

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