Regio decreto 2395/1923
Art. 55 — Gli ispettori per i servizi del tesoro sono nominati, secondo modalita' da stabilirsi con decreto del ministr…
Art. 55. Gli ispettori per i servizi del tesoro sono nominati, secondo modalita' da stabilirsi con decreto del ministro delle finanze, fra i vice intendenti, i consiglieri e i primi segretari della carriera amministrativa per l'amministrazione centrale e le intendenze di finanza e fra i capi sezione, i consiglieri e i primi segretari di ragioneria della carriera di concetto delle ragionerie centrali. Gli ispettori superiori per i servizi del Tesoro sono nominati, su designazione del consiglio di amministrazione, fra gli ispettori che contino non meno di tre anni di servizio complessivo nel grado settimo.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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