Regio decreto 2395/1923
Art. 36 — Gli attuali segretari e ragionieri, od equiparati, ai quali non venga assegnato il grado decimo, a norma del …
Art. 36. Gli attuali segretari e ragionieri, od equiparati, ai quali non venga assegnato il grado decimo, a norma del precedente art. 35, sono collocati, secondo il rispettivo ordine di anzianita', nel grado undecimo, conservando il titolo di cui sono provvisti.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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