Regio decreto 2395/1923
Art. 35 — I segretari, ragionieri od equiparati che contino almeno cinque anni di anzianita' di grado, se appartenenti …
Art. 35. I segretari, ragionieri od equiparati che contino almeno cinque anni di anzianita' di grado, se appartenenti a ruoli del gruppo A, e almeno sette anni, se appartenenti a ruoli del gruppo B, sono collocati nel grado decimo, secondo l'ordine di anzianita'. L'anzianita' di grado e' valutata secondo le disposizioni gia' in vigore per il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi, escluse pero' le abbreviazioni e gli aumenti di anzianita' a qualsiasi titolo concessi e ferma l'applicazione della norma di cui all'ultimo comma del precedente art. 9.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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