Regio decreto 2395/1923
Art. 204 — I conducenti di autoveicoli, di cui al Regio decreto 24 giugno 1923, n
Art. 204. I conducenti di autoveicoli, di cui al Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1348, attualmente in servizio e che non siano gia' agenti di ruolo, sono collocati nei ruoli del personale subalterno delle rispettive Amministrazioni centrali, con grado di usciere, dopo il personale gia' appartenente ai detti ruoli, cui spetta il grado medesimo a norma dell'art. 33 del presente decreto. Il collocamento, ove non rimangano posti disponibili dopo quelli spettanti a quest'ultimo personale, ha luogo anche in soprannumero, salva eliminazione della eccedenza con le successive vacanze.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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