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Regio decreto 2395/1923

Art. 203 — Nei concorsi e negli scrutini da farsi in applicazione delle norme del presente decreto, a parita' di ogni al…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/203parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 203. Nei concorsi e negli scrutini da farsi in applicazione delle norme del presente decreto, a parita' di ogni altro requisito, la precedenza sara' determinata secondo l'ordine indicato all'articolo 21 del decreto stesso.

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