Regio decreto 2395/1923
Art. 203 — Nei concorsi e negli scrutini da farsi in applicazione delle norme del presente decreto, a parita' di ogni al…
Art. 203. Nei concorsi e negli scrutini da farsi in applicazione delle norme del presente decreto, a parita' di ogni altro requisito, la precedenza sara' determinata secondo l'ordine indicato all'articolo 21 del decreto stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2395/1923 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.