Regio decreto 2395/1923
Art. 18 — Per il personale dei ruoli di cui al primo e al terzo comma del precedente art
Art. 18. Per il personale dei ruoli di cui al primo e al terzo comma del precedente art. 14 le ammissioni sono regolate dalle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, salvo quanto e' stabilito dalle norme speciali contenute nel capo III del presente decreto. Sono, inoltre, regolate dalle norme del capo medesimo le altre ammissioni ivi contemplate.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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