Regio decreto 2395/1923
Art. 17 — Il personale ammesso all'impiego non puo' conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo aver prestato se…
Art. 17. Il personale ammesso all'impiego non puo' conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo aver prestato servizio, a titolo di prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontario, uditore od altra analoga, in conformita' dei singoli ordinamenti, e ottenuto il giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. Durante tale periodo spetta al personale predetto soltanto un assegno mensile, da determinarsi da ciascuna amministrazione, entro i limiti massimi che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze per il personale dei diversi gruppi. Tuttavia il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto, senza alcun diritto a supplemento di servizio attivo. Resta ferma l'applicazione dei precedenti articoli 4 e 5, all'atto della nomina al grado iniziale. Sono esenti dal periodo di prova gli impiegati assunti ai sensi del penultimo comma del precedente art. 16 che nel ruolo di origine abbiano compiuto il periodo medesimo e ottenuto giudizio favorevole del consiglio d'amministrazione. In caso di periodo non compiuto il tempo trascorso e' valutato ai fini del periodo di prova nel nuovo ruolo. Qualora, pero', la nomina al grado iniziale non abbia luogo secondo l'ordine risultante dalla graduatoria del concorso, sono fatti salvi, ai fini del collocamento nel ruolo d'anzianita', i diritti risultanti dalla graduatoria stessa, e gli impiegati in tutto o in parte esentati dal nuovo periodo di prova sono nominati in ruolo con riserva d'anzianita', rispetto a coloro che non abbiano ancora compiuto il periodo minimo di prova. Non puo' assumersi personale in prova in numero superiore ai posti vacanti nel relativo organico. Allo scadere del periodo minimo di sei mesi di cui al precedente primo comma, il consiglio di amministrazione puo' prorogare per non oltre sei mesi la durata del servizio di prova per il personale cui non ritenga opportuno di conferire la nomina al grado iniziale; tale personale perde il proprio turno di anzianita', rispetto a coloro che ottengono la nomina stabile. Il personale in prova che, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, e' licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza nominati all'impiego civile in base ai diritti loro concessi dalle vigenti disposizioni. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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