Regio decreto 2395/1923
Art. 175 — Agli ufficiali che, secondo le disposizioni in vigore, hanno diritto a razioni foraggio, e' assegnata un'inde…
Art. 175. Agli ufficiali che, secondo le disposizioni in vigore, hanno diritto a razioni foraggio, e' assegnata un'indennita' cavalli nella misura annua seguente: a) per gli ufficiali con diritto a due razioni foraggio: se provvisti di due cavalli . . . . . . . . . . . L. 1200 se provvisti di un cavallo di proprieta'. . . . . .» 1000 se provvisti di un cavallo di carica . . . . . . . .» 700 se momentaneamente privi di cavallo . . . . . . . . » 600 b) per gli ufficiali con diritto ad una razione foraggio: se provvisti di cavallo di proprieta'. . . . . . . L. 800 se provvisti di cavallo di carica . . . . . . . . . » 500 se momentaneamente privi di cavallo . . . . . . . . » 400
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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