Regio decreto 2395/1923
Art. 174 — Nei casi in cui lo stipendio o la paga sono sospesi o ridotti, anche l'indennita' militare e' sospesa o ridot…
Art. 174. Nei casi in cui lo stipendio o la paga sono sospesi o ridotti, anche l'indennita' militare e' sospesa o ridotta nella stessa proporzione. Per gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti in servizio l'indennita' militare e' ridotta alla meta'. La riduzione di cui ai precedenti commi non si applica sull'aumento d'indennita' assegnato per la famiglia ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 171 e del penultimo comma dell'art. 172. Agli ufficiali in congedo provvisorio spetta soltanto l'indennita' militare ridotta nella stessa proporzione dello stipendio, senza il predetto aumento per la famiglia. La indennita' militare regolata dalle disposizioni del presente capo compete integralmente anche al personale che presta servizio nelle colonie.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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