Regio decreto 2395/1923
Art. 139 — Un direttore generale, due capi divisione e cinque capi sezione o consiglieri, assegnati agli uffici di stral…
Art. 139. Un direttore generale, due capi divisione e cinque capi sezione o consiglieri, assegnati agli uffici di stralcio dei servizi di guerra, sono mantenuti in soprannumero, fino a non oltre il 31 dicembre 1924. Se a tale data non siasi verificato il riassorbimento del personale in soprannumero sara' provveduto alla eliminazione delle eccedenze del ruolo, con le norme di cui al R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, esclusa l'applicazione dell'art. 6 del decreto medesimo, e salvo il trattamento di quiescenza spettante in base alle norme ordinarie.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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