Regio decreto 2395/1923
Art. 138 — Il numero complessivo degli impiegati d'ordine del ruolo unificato ai sensi del successivo art
Art. 138. Il numero complessivo degli impiegati d'ordine del ruolo unificato ai sensi del successivo art. 140, da destinare in servizio presso l'amministrazione centrale, non puo' superare i trecentocinquanta.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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