Regio decreto 2395/1923
Art. 129 — Dopo l'attuazione della norma di cui alla lettera e) del precedente art
Art. 129. Dopo l'attuazione della norma di cui alla lettera e) del precedente art. 120, ed entro i primi sei anni dalla entrata in vigore del presente decreto, un terzo dei posti che si rendano vacanti nel grado nono del personale appartenente al gruppo A, e' conferito, secondo le norme di cui all'art. 8 del decreto stesso, agli attuali capi di ufficio, nonche' agli attuali primi ufficiali che siano in possesso della licenza di scuola media superiore o di titolo equipollente e che contino un'anzianita' di servizio non inferiore ai venti anni alla data del decreto che bandisce il concorso. La parte dei posti predetti che eventualmente non risultasse assegnata, e' portata in aumento a quella da conferirsi ai funzionari del grado decimo appartenenti al gruppo A.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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