Regio decreto 2395/1923
Art. 128 — Il personale telefonico compreso nel quadro separato di cui al secondo comma del precedente articolo 118, con…
Art. 128. Il personale telefonico compreso nel quadro separato di cui al secondo comma del precedente articolo 118, concorre, col restante personale del ruolo rispettivo, alle promozioni di grado ed ai passaggi di ruolo. A tal fine il consiglio di amministrazione procede alla ripartizione proporzionale dei posti da assegnare in ciascun grado tra il personale telefonico ed il restante personale, tenuto conto di quelli rispettivamente gia' occupati nei gradi da conferire.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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