Regio decreto 2395/1923
Art. 123 — Per il primo collocamento nel ruolo del personale subalterno e di manutenzione dei servizi postali ed elettri…
Art. 123. Per il primo collocamento nel ruolo del personale subalterno e di manutenzione dei servizi postali ed elettrici si osservano le seguenti norme: a) i posti di commesso superiore sono conferiti agli attuali commessi superiori; b) gli attuali primi commessi, commessi ed equiparati sono collocati nei restanti gradi del personale subalterno allo stipendio immediatamente superiore a quello attualmente spettante, in base alla loro anzianita', all'entrata in vigore del presente decreto. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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